Un neuropsichiatra che stimo intellettualmente mi ha pregato di ospitare nel mio blog un suo scritto riguardante le attuali scelte del Governo italiano riguardo i migranti e i rifugiati. E' un testo esteso e impegnativo (a differenza dei testi che abitualmente pubblico qui: sappiamo che le cose da leggere sono infinitamente più numerose del tempo a disposizione in una sola esistenza), ma lo voglio affidare, come messaggio in bottiglia, al mare di Internet. Magari qualcuno che si sta occupando dell'argomento scientificamente, o che - avendo accettato di rappresentarci nelle Istituzioni repubblicane - dovrebbe occuparsene, troverà spunti interessanti al di là e al di sopra delle polemicuzze elettorali.
A.C.
NON SOLO SOLIDARIETA’ EMOTIVA, MA DIRITTI UMANI
Lasciando ad Augusto Cavadi il diritto umano (ci mancherebbe, dato il tema successivo)! di non pubblicare questa mail, o di limitarsi ad un suo telegrafico riassunto, come anche di cogliere lo spunto per farne oggetto di un suo commento, come lettore qualsiasi del blog vorrei proporre un quesito generale, esponibile in forma molto semplice.
Un ministro di uno Stato è tenuto ad osservare (nell’esercizio delle sue funzioni) la dichiarazione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite?
A proposito della posizione che il ministro dell’Interno tiene nei confronti del problema dei migranti (anzi nei confronti dei migranti come esseri umani, perche’ i migranti sono esseri umani in carne ed ossa, non sono “un problema”, anche se per il ministro sembra che costituiscano un fatto personale) mi chiedevo: un semplice ministro degli Interni di una nazione e’ piu’ potente delle Nazioni Unite ?
Può zittirle , lui da solo ?
Ed ancora: si puo’ considerare come fatto normale che un ministro degli Interni non conosca le dichiarazioni delle Nazioni Unite sui diritti umani?
Un ministro e’ in una posizione protetta. Occorre prudenza nel criticarne l’operato.
Ma, prima di essere denunciato, Saviano incitava tutti i cittadini a prendere una posizione morale, opponendosi alle ingiustizie scopertamente, rinunciando all’assenteismo che è in definitiva corresponsabile del reato.
Ora, ci si puo’ chiedere se gli altri italiani le conoscono e sanno in che modo esse hanno a che fare con i migranti e con i diritti che essi hanno come esseri umani, diritti che , ovviamente, non valgono nulla se non sono rispettati da altri esseri umani.
La realta’ dell’arrivo spontaneo e non riconosciuto di migranti che giungono in Italia per fuggire alla fame, alla miseria, all’assenza di liberta’ attuale e di speranze di un futuro migliore nel loro paese di origine, è cosa che oggi è dibattuta sui due fronti opposti.
Uno, anche utilizzando un certo potere pubblico, agitando l’opinione popolare con continue e dure espressioni di rifiuto violento talora al limite della disumanita’, si oppone.
A meta’ tra le due parti, per dovere di informazione, i media riportano talora episodi che , se non fossero realmente avvenuti, avrebbero l’ aspetto di moderne versioni di racconti deamicisiani strappalacrime, come i bagnanti che stavano a prendere il sole sulla spiaggia e hanno accolto e rifocillato migranti approdati con un gommone.
Dall’altro fronte molti italiani ritengono, insieme a milioni di altri nel mondo, che non si debba vedere la solidarieta’ emotiva come la cura che si oppone alla disumanita’. La bonta’ umana non e’ un antidoto alla violenza umana, pena il diluirsi in un lacrimoso buonismo socialmente sterile.
Queste persone ritengono con fondate ragioni (basate su precise scelte politiche, culturali, legali, proclamate ormai da piu’ di mezzo secolo e riconosciute come dotate di potere legiferante per le nazioni che le hanno accettate), che ogni individuo abbia diritto ad essere aiutato a ritrovare la serenità non tanto in quanto è sofferente, ma piuttosto in quanto è un essere umano.
Non per effetto di umana pietà, ma per effetto di un suo diritto fondamentale al raggiungimento della serenità, diritto che gli appartiene in quanto persona.
Ora, appare a molti curioso ma soprattutto stravolgente ogni logica, il fatto che in Italia un uomo, pure dotato di potere politico ottenuto dal voto elettorale, e che egli usa con criteri che molti cittadini italiani rifiutano come abuso personale delle sue facolta’ politiche, possa permettersi di disattendere con atteggiamenti che ci si potrebbe aspettare da un da agitatore del popolo, una realta’ (la Dichiarazione Universale dei diritti umani), che fu dall’assemblea della Nazioni Unite proclamata nel 1948, cioe’ 25 anni prima che egli nascesse in un paese (l’Italia) la quale l’ha accettata. Si pone quindi la domanda: un uomo che si atteggia da piu’ potente delle Nazioni Unite puo’ essere definito un politico democratico ?
In caso negativo, qual e’ il nome appropriato ?
Altrettanto stupisce l’inerzia degli italiani che accettano la sua versione mediterranea
( populisticamente a camicia sempre aperta sul collo) della concezione di un dichiaratamente riconosciuto dittatore come Josip Stalin, che faceva riscrivere la storia dell’Unione Sovietica secondo i suoi voleri.
O forse gli italiani non sono inerti, piu’ semplicemente ma ancora piu’ colpevolmente (l’ignoranza non e’ scusa per la legge) sono ignoranti, non hanno la piu’ pallida idea che esista (e debba essere rispettata anche in Italia, che l’ha ufficialmente accettata) una Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo?
Eppure dovrebbe, in una democrazia, esserci in tutti i cittadini la profonda convinzione che conoscere i propri diritti umani aiuti ogni uomo a guarire dalle ferite che altri, violando gravemente tali suoi diritti, gli hanno inferto. E contemporaneamente impedisca a qualunque violento di compiere tali azioni delittuose su altri esseri umani.
Se gli italiani ignorano tali dichiarazioni umanitarie, occorre forse ricordarle loro?
Occorrerebbe il possesso di strumenti culturali come quelli di cui dispongono politici democratici, sociologi o giuristi impegnati a cercar di rinnovare la societa’, , filosofi attenti all’oggi per potere scrivere efficacemente su tali argomenti.
Ma anche una persona comune puo’ cercare nel patrimonio culturale disponibile a tutti queste basi fondamentali della civiltà umana odierna. Internet non mette a disposizione solo video pornografici .
Educare ad essere persona, ad essere individuo consapevole di poter essere presente nella realtà in modo non sottomesso, è una strada di prevenzione delle sofferenze che vale la pena di incitare a percorrere.
E allora ognuno puo’ fare la sua ricerca personale e raccontarla a chi voglia ascoltarla, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, fino alla Convenzione sui Diritti dei Bambini e dei Minori del 1990.
L’art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dice :
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri con
spirito di fratellanza.”
Le parole chiave, concettualmente importanti, e i valori sottintesi ad esse, di forte impegno, etico sono :
· la dignità umana
· la coscienza
· la ragione
· la libertà
· la fratellanza
La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo sancisce diritti innati della persona. Essi sono innati perché basati su principi che valgono nei confronti di tutti (a prescindere dalla capacità del soggetto di sostenerli, come è nel caso del bambino) ed obbligano tutti al rispetto di questi principi e dei diritti umani conseguenti (a prescindere dalla loro espressa accettazione: anche il genitore violento, il padre padrone è obbligato a rispettare la persona di suo figlio e i suoi diritti di bambino).
Tali diritti, e i principi che sono alla loro base, raggiungono la dignità di “norme di diritto generale inderogabile”.
Sono infatti espressioni normative di diritti fondamentali in quanto proteggono non soltanto tutti i singoli individui, ma anche interi gruppi etnici e, in definitiva, l’intera comunità umana nel suo insieme, cioè l’intera umanità.
I diritti fondamentali sono inerenti alla persona, sono innati, esprimono i bisogni vitali materiali e spirituali della persone, quindi sono inviolabili, imprescrittibili, inalienabili.
In pratica - per il fatto di essere un individuo, una persona - ciascun essere umano ha questi diritti fin dalla nascita, senza bisogno di conquistarseli con una qualsiasi azione o comportamento e non può rinunciare ad essi né tali diritti decadono con il passare del tempo né possono essere violati dagli altri.
La legge o lo Stato o gli altri esseri umani, li “riconoscono”, ne prendono atto, non li “attribuiscono” né tanto meno li creano, come avviene invece per i diritti soggettivi .
Tutti gli esseri umani, le organizzazioni, gli Stati, hanno l’obbligo di tutelare o garantire questi diritti fondamentali perché hanno l’obbligo di soddisfare i bisogni vitali essenziali retrostanti.
L’uomo, in quanto portatore di diritti inderogabili, è soggetto di ogni ordinamento e, all’interno di esso, assume una posizione di sovranità.
Lo Stato, o anche la famiglia stessa, sono entità derivate che non possiedono in se stesse le ragioni del proprio essere, ma hanno come fine il benessere dei singoli individui grazie al soddisfacimento dei loro bisogni vitali o diritti fondamentali.
E poiché tutte le persone umane hanno gli stessi bisogni vitali, in ogni parte del mondo, in ogni Stato, in ogni gruppo, dovrebbe esserci la stessa legittimazione dell’autorità.
Vale a dire in ogni Stato, in ogni gruppo, l’autorità dovrebbe essere legittimata soltanto dal proprio corretto comportamento di servizio nel rispondere completamente ai bisogni vitali dei singoli individui che si trovano sul suolo della nazione.
La democrazia, politica o di gruppo, è l’unica forma di rapporto sociale compatibile con i diritti umani, perché il potere appartiene all’individuo, figlio, o singolo membro, di una comunità, o popolo intero.
E l’individuo, il figlio, il popolo è sovrano perché - per la sua quota - è titolare dei diritti innati e perciò di potere originario.
E l’autorità non dovrebbe perseguire altro scopo che il soddisfacimento dei bisogni primari vitali dei singoli individui, cittadini stranieri al momento ospiti per qualsiasi motivo. Sia il cittadino, sia il turista, sia il migrante hanno il diritto che essere tutelati dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, fin da quando una nazione l’ha accettata.
E lo Stato non dovrebbe quindi essere altro che Stato di diritto e Stato sociale.
Queste norme sui diritti umani sono importanti non soltanto per ciò che sono letteralmente (quindi per ciò che enunciano, sanciscono, vietano).
Ancora di più sono importanti per ciò che implicano (sul piano dell’azione) dando vita a nuove istituzioni, programmi, scelte di comportamento.
Le norme dei diritti umani sono la molla che motiva ad agire e spinge all’azione.
Ma un’azione puo’ essere sia umana sia disumana, sia buona sia cattiva.
Ed un’azione moralmente cattiva e per di piu’ pubblica e’ doppiamente cattiva.
Ci si puo’ chiedere se si deve porre rimedio anche alla mancata conoscenza di un ministro che ignora le parole di S.Agostino vescovo di Ippona ,nato nel 354 d.C a Tagaste, oggi Souk Ahras, nell’odierna Algeria, quindi africano di origine ),che gia’ affermava ben 1547 anni prima della nascita di tale ministro.
Ciascun malvagio è autore della propria opera malvagia .
(“Quisque malus, malefacti sui opus est”
S.AGOSTINO, De gratia et libero arbitrio I,1,2. pubblicato nel 426 d.C.)
La questione dei rapporti tra Stati per quanto riguarda la possibilita’ di connessione tra le diverse legislazioni nazionali al fine di dare un valore legale ad un dichiarazione delle Nazioni Unite, e’ materia estremamente complessa e dovrebbe essere chiarita da un punto di vista giuridico specialistico.
In campo di diritto internazionale le definizioni sono più sfumate, più imprecise, perché non è facile definire esattamente quale interesse tutela la norma. Infatti le norme di diritto interno ad ogni Stato sono espresse da leggi scritte preesistenti al comportamento dei singoli governi,.
Invece le norme di diritto interno ad ogni Stato sono espresse da leggi scritte preesistenti al comportamento dei singoli governi, per cui - a seconda delle interpretazioni - l’oggetto di una norma può essere individuato in un modo oppure in un altro
Ma ci si puo’ porre la domanda da un punto di vista genericamente umano.
1) I rapporti tra Stato e Stato sono regolati da leggi che costituiscono il complesso delle norme del diritto internazionale.
2) I contenuti delle varie Dichiarazioni e Convenzioni sui diritti dell’uomo e del bambino hanno valore di riconoscimento di diritti, ma non di definizione delle pene in corso di violazione dell’obbligo di rispettare tali diritti. Il diritto penale qualifica come delitti e, di conseguenza, sanziona svariate forme di maltrattamento, per esempio, dei bambini. È tuttavia, chiaramente, molto sintetico nel descrivere in maniera positiva e diretta i diritti stessi dei bambini.
3) Si può quindi assumere che tali diritti fondamentali abbiano (in una prospettiva di ragionamento naturale), oltre che valore etico, anche forza e dignità di legge, la quale fornisce inoltre una dettagliata esposizione dei diritti stessi, della loro natura, portata, ecc. anche le indicazioni per il rispetto di tale legge ?
Le dichiarazioni del ministro suscitano una quantita’ di domande anche sulla sua disponibilita’ a rispettare i diritti dei bambini, ad impedire la violenza sulle donne migranti, grazie a provvedimenti ufficiali di piu’ umana ed attenta accoglienza, con un insieme di accordi ufficiali tra nazioni della EU. Ci si puo’ chiedere se sarebbero costrette a prostituirsi al confine tra Italia e Francia ragazze minorenni se avessero potuto giungere nel paese da loro indicato munite di un’autorizzazione dello Stato italiano, e di un regolare biglietto di treno unito ad un visto di transito.
Non potendo e non volendo pero’ io abusare della cortesia e pazienza di Augusto Cavadi, non porro’ altre domande sull’osservanza ministeriale delle dichiarazioni delle Nazioni Unite, e mi limito a segnalare in allegato ( ad eventuali interessati) un elenco delle principali dichiarazioni delle Nazioni Unite per la protezione dei diritti umani, tuttora non disdette anche se pronunciate nel periodo ormai lontano dal 1948 al 1998.
CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI ATTI ADOTTATI
NEL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE
PER LA PROTEZIONE E LA PROMOZIONE
DEI DIRITTI UMANI (1948-98)
9 dicembre 1948
L’assemblea generale (AG) adotta la convenzione sulla prevenzione e la punizione
del crimine di genocidio. Entrata in vigore il 12 gennaio 1951.
10 dicembre 1948
L’AG adotta la dichiarazione universale dei diritti umani. Risoluzione n. 217 A (III).
12 agosto 1949
La Conferenza diplomatica adotta le Convenzioni di Ginevra relative alla protezione delle vittime nei conflitti armati interni e internazionali.
2 dicembre 1949
L’AG adotta la Convenzione per l’abolizione del traffico delle persone e dello sfruttamento della prostituzione. Entrata in vigore il 25 luglio 1951.
14 dicembre 1950
L’AG adotta lo Statuto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Risoluzione n. 428 (V).
20 dicembre 1952
L’AG adotta la Convenzione sui diritti politici delle donne. Entrata in vigore il 7 luglio 1954.
7 settembre 1956
La Conferenza dei plenipotenziari delle Nazioni Unite adotta la Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del commercio degli schiavi e di ogni altra pratica simile alla schiavitù. Entrata in vigore il 30 aprile 1957. (La Convenzione sulla schiavitù fu adottata il 25 settembre 1926).
25 giugno 1957
La conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro adotta la Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato.
20 novembre 1959
L’AG adotta la Dichiarazione sui diritti del bambino. Risoluzione n. 1386 (XIV).
20 novembre 1963
L’AG adotta la dichiarazione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. Risoluzione n. 1904 (XVIII).
7 dicembre 1965
L’AG adotta la dichiarazione sulla promozione tra i giovani degli ideali di pace, rispetto reciproco e comprensione tra i popoli. Risoluzione n. 2037 (XX).
7 novembre 1967
L’AG adotta la Dichiarazione sull’eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne. Risoluzione n. 2263 (XXII).
26 novembre 1968
L’AG adotta la Convenzione sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l’umanità. Entrata in vigore l’11 novembre 1970.
30 novembre 1973
L’AG adotta la Convenzione internazionale per la soppressione e la punizione del crimine di segregazione razziale (apartheid). Entrata in vigore il 18 luglio 1976. Viene istituito il “Gruppo del tre” per l’esame della sua realizzazione.
19 novembre 1974
La Conferenza generale dell’UNESCO adotta la Raccomandazione sull’educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e sull’educazione ai diritti umani e alle libertà fondamentali.
9 dicembre 1975
L’AG adotta la Dichiarazione contro la tortura ed ogni altra punizione o trattamento crudele, inumano o degradante. Risoluzione n. 3452 (XXX).
16 dicembre 1977
L’AG adotta la risoluzione relativa al riconoscimento del principio di interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani. Risoluzione n. 32/130.
25 novembre 1981
L’AG adotta la Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sul credo e la religione. Risoluzione n. 36/55.
12 novembre 1984
L’AG adotta la Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace. Risoluzione n. 39/11.
10 dicembre 1984
L’AG adotta la Convenzione contro la tortura ed ogni altro trattamento o punizione crudele, inumana o degradante. Entrata in vigore il 26 giugno 1987. Viene istituito il Comitato contro la tortura.
13 dicembre 1985
L’AG adotta la Dichiarazione sui diritti umani delle persone di nazionalità diversa da quella dei paesi in cui vivono. Risoluzione n. 40/144.
20 novembre 1989
L’AG adotta la Convenzione sui diritti dei bambini. Entrata in vigore il 2 settembre 1990. Viene istituito il Comitato sui diritti del bambino.
18 dicembre 1992
L’AG adotta la Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche.
25 maggio 1993
Il Consiglio di sicurezza istituisce il Tribunale internazionale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia a partire dal 1991. Risoluzione n. 827.
20 dicembre 1993
L’AG adotta la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne. Risoluzione n. 48/104.
8 novembre 1994
Il Consiglio di sicurezza istituisce il Tribunale internazionale per i crimini di genocidia commessi in Rwanda. Risoluzione n. 955.
3 aprile 1998
La Commissione diritti umani adotta la dichiarazione sul diritto e le responsabilità degli individui e dei gruppi sociali di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali internazionalmente riconosciuti. Risoluzione n. 1998/7.
Partita decenni dopo l’Europa (e per di più divisa in una dissonante multiformità di differenze etniche, culturali, geografiche ed economiche, ed oppressa da pesanti gravami di sfruttamento capitalistico delle risorse del suo suolo) l’Africa stessa si sta muovendo anch’essa verso l’alba della organizzazione di un’unità africana.
Una indicazione iniziale:
1) Convenzione sui rifugiati in Africa (10 settembre 1969, entrata in vigore il 20 giugno 1974).
2) Carta Africana dei Diritti Umani e dei Diritti dei Popoli (27 giugno 1981, entrata in vigore il 21 ottobre 1986) comprendente l’istituzione della Commissione Africana per i diritti umani e per i diritti dei popoli).
3) Carta Africana sui diritti dei bambini (11 luglio 1990) con l’istituzione del Comitato Africano sui diritti dei bambini.
Giorgio Vallero
drvallerogiorgio@gmail
PS: Per saperne di più sull'autore cfr: